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#1 |
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Registrato: 10-06-2002
Loc.: Un pò qua, un pò là
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Copia privata, si può ???
Il Ministro Urbani, i miei illustri colleghi e, soprattutto, le grandi associazioni dei produttori discografici e cinematografici, infatti, tendono colpevolmente a ricordarci quali terribili punizioni, di natura amministrativa o penale, caleranno su di noi in caso di violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi, senza porre sufficiente enfasi sui diritti degli utilizzatori, diritti che sono scritti nero su bianco in quella stessa legge che fa tanto paura. Perché il confine tra pirateria e "copia privata" sacrosanta è netto e ben individuabile, anche se pochi sanno dove si trova. Provo dunque, molto modestamente, a rimediare, cercando di fornirvi una traduzione del bistrattato articolo 71-sexies, comma primo, della Legge 633/1941 sul diritto d'autore: - "è consentita la riproduzione (...) di fonogrammi e videogrammi" = musica e film possono legittimamente e liberamente essere duplicati (ebbene sì, c'è scritto proprio così!); - "su qualsiasi supporto" = posso duplicare CD, musicassette, DVD, minidisk, videoCD, mp3, wma, ogg e chi più ne ha più ne metta; - "privata", "effettuata da persona fisica per uso esclusivamente personale" = la duplicazione non deve essere in alcun modo resa pubblica (l'articolo 15 della stessa legge ci dice che "non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero") e deve essere effettuata proprio dalla persona che si terrà la copia (il secondo comma ribadisce infatti "la riproduzione non può essere effettuata da terzi"); - "senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali" = non posso vendere la copia che mi sono fatto né utilizzarla a scopo di lucro; - "nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater" = senza "crackare" le protezioni anti-copia eventualmente presenti sul supporto. Riassumendo: chi entra legittimamente in possesso dell'originale di un disco o di un film (perché glielo hanno prestato, perché l'ha comprato, perché l'ha noleggiato ecc.) può altrettanto legittimamente farsene una copia e tenerla per sé. Ma attenzione, i limiti posti dall'articolo 71-sexies sono chiari e vanno anch'essi rispettati: - la "copia privata" riguarda solo musica e film e non, ad esempio, software (per il quale esiste la ben diversa "copia di riserva" ex articolo 64-ter); - deve essere effettuata personalmente (non si può chiedere all'amico dotato di masterizzatore "me ne fai una copia?"); - non possono essere eluse le protezioni anticopia (giova ripeterlo). Possibile che sia così? Come può essere legale duplicare un CD/DVD originale? È assolutamente possibile, tanto è vero che tutti noi paghiamo un "equo compenso" sui supporti registrabili proprio al fine di risarcire i titolari dei diritti per il mancato guadagno derivante dall'esistenza del diritto alla copia privata. Solo per rimanere nell'ambito musicale, che ha una storia domestica più antica di quello cinematografico, certamente i meno giovani ricorderanno come le "cassette" si sono sempre copiate e farsi prestare il vinile per trarne una "copia personale" sotto forma di musicassetta non ha mai generato allarme sociale. L'invito è quindi quello di prendere coscienza dei propri diritti e, in attesa che il ministro Urbani rispetti le promesse fatte, evitare di sporcarsi la fedina penale per scaricare da internet il CD che il nostro migliore amico potrebbe prestarci in versione originale e che noi potremmo legalmente duplicarci. Tanto più che, come abbiamo felicemente appreso, il numero di CD protetti con misure anticopia è destinato a diminuire drasticamente. Alessio Canova Responsabile Patnet.it Fonte
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CIAUZZZZZ PS:seguire i miei consigli è bene ![]() ![]() My Learning Blog: Marco's e-Place: please...correct any error with a post, thanks to all! [VI & PD][URGENTE] Cercasi consulenti di vendita per FastWeb |
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#2 |
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Premesso che i comuni mortali vivono, giustamente, nella ignoranza totale dovuta alle mille versioni fornite.
Premesso che parlando con un finanziere egli cercò di convincermi della illecità della semplice duplicazione di cd musicali di mia proprietà...(sic!) Ho molti dubbi che l'interpretazione di quel "privato" si riferisca a duplicazioni effettuate da originali che non siano di mia proprietà. Il fatto che parli solo di "privato" non significa che sia interpretato dalla giurisprudenza come espresso nell'articolo. Certamente una simile interpretazione dà molta visibilità al portale di cui Canova è il responsabile (e ai vari consulenti collegati), ma io prima di sbandierare ai quattro venti una simile possibilità ci penserei due volte. Aggiungo di andare a leggere il comma 4 dell'art. 71 sexies come modificato dal D.l. 68/03, e poi ne riparliamo... Secondo la Legge Autore gli artisti hanno il diritto esclusivo sulla riproduzione dell'opera. Tale diritto esclusivo è ceduto in licenza, al momento dell'acquisto. Perciò chi riceve in possesso l'opera licenziata a favore di un altro soggetto, non acquista alcun diritto di copia! Se patnet ha necessità di pubblicità, la pagasse come tutti gli altri! bYe ![]() Ultima modifica di Gigi75 : 15-10-2004 alle ore 13.28.29 |
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#3 | |
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all'arrivo trovano pasta frolla ![]() ![]() ![]()
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#4 | |
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#5 |
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Registrato: 03-12-2001
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Per capirci, vi link un 3d in cui è nata una diatriba tra un "utente non registrato" (
![]() ![]() ![]() http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=770626 @gergio Per i comuni mortali, "se ti fai prestare un cd da un amico, ammesso che con il prestito tu acquisti anche la possibilità di copia, poi quanto lo restituisci all'amico, non hai il diritto di tenere la copia" ![]() |
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#6 |
Gold Member
Registrato: 14-06-2001
Loc.: LC
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grazie
![]() Altro dubbio (in realta' e' piu' il tentativo di cercare una scappatoia ![]() io mi compro il cd e me lo duplico. E fin qui tutto bene, e' un mio diritto. Se poi regalo l'originale, presumo che io regali anche il diritto a fare una copia, per cui la mia copia diventa illegale. E' ragionevole pensare che il diritto di copia sia indissolubile dall'opera acquistata, giusto? Ma se io sono in possesso di una "copia" e dei signori vestiti in grigio (o in nero con una striscia rossa sui pantaloni) bussano alla mia porta chiedendomi spiegazioni posso rispondere che l'originale e' stato prestato, no? Sono obbligato a ricorarmi anche a chi l'ho prestato? E se la persona a cui l'ho prestato l'ha prestato a sua volta? E se... OK, sono un delinqnte, lo so: nn esiste nessun originale, ammetto le mie colpe ![]() ![]() [nota per eventuali tutori della legge che dovessero leggere qsto mio post]: posseggo solo opere originali, regolarmente acquistate ![]()
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#7 | |
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Sta di fatto che hai l'obbligo di provare di essere il possessore del diritto, perciò se, per tua colpa, non ne sei in grado, tale diritto non ti viene riconosciuto ![]() bYe ![]() |
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#8 |
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ho l'obbligo di provare...
cavolo! qsta mi frega ![]() pero' se io presto il mio cd a X che dice di averlo prestato a Y, che dice di averlo prestato a Z, che dice... ora che controllano tutti, faccio in tempo a (ri)comprarmi l'originale, no? ![]()
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#9 | |
Gold Member
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Essendo di tua proprietà hai cmq l'obbligo. se viene disperso da altre persone che legittimamente avevano il possesso (perchè l'avevi prestato), nulla importa. O sei capace di provare, o, se non ne sei capace, deve essere senza tua colpa. E se non sai che fine fa un tuo cd che hai prestato, non sei senza colpa ![]() Comprati l'originale va ![]() |
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#10 |
Gold Member
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certo, era giusto per il piacere della discussione. Cmq grazie del tempo che mi hai dedicato, magari qsto scambio di idee serve anche ad altri...
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#11 | |
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![]() Sicuramente è più utile di quell'articolo che ha creato molta confusione su pi ![]() |
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#12 | |
Gold Member
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Pone un interrogativo, vediamo se l'"utente non registrato" confuta ancora la sua tesi ![]() ![]() |
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