CHIETI - Anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un'ordinanza del Prefetto e la violazione non è contestata immediatamente, è valido il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox se l'apparecchiatura in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti: lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione. La Corte, con la sentenza n. 10156 del 30 aprile 2009, ha accolto un ricorso della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Marrucina (Chieti), comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, contro una sentenza del Giudice di pace di Orsogna (Chieti). Il giudice aveva annullato una contravvenzione rilevata con l'apparecchiatura "Velomatic 512", ritenendo illegittima la contestazione differita dell'infrazione, su una strada di Ari (Chieti) non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 168 del 2002. L'interpretazione - rigettata dalla Suprema Corte - recentemente si era fatta strada in diverse Prefetture e uffici del Giudice di pace, sollecitando i ricorsi degli automobilisti contro verbali per il superamento dei limiti di velocità accertati e non contestati immediatamente dalle forze di polizia. fonte
si mette male sè non si può contestare gli autovelox non segnalati...