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24-03-2004, 00.19.33 | #1 |
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Gazzetta Ufficiale: Legge contro la pirateria informatica
ROMA - Sara' pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale la legge Urbani contro la pirateria cinematografica via Internet. La legge prevede, tra le altre cose, sanzioni fino a 1500 euro per chi "mette a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa''. (Agr) Ultima modifica di Giorgius : 24-03-2004 alle ore 15.40.33 |
24-03-2004, 00.26.38 | #2 |
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Ancora con 'sta storia... è un decreto inapplicabile, una buffonata colossale, punto e basta! Fino ad ora non si è spesa mezza parola sulle modalità di controllo, solo fiumi di frasi a vanvera su multe, sequestri e vattelapesca. Forse non sanno come fare?
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24-03-2004, 00.33.37 | #3 | |
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questi son tempi dove le leggi non so fatte per essere applicate, (quindi poco importa se come in questo caso poi non funzionano... e poi non sono leggi, ma regolamenti, e chi sa un po' di dirtto ne comprende la differenza), ma per "educare"....... vedi sulla droga.....sul fumo, su come obbiamo mangiare...ecc. ecc. eheheh ma sentito parlare di biopolitica? |
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24-03-2004, 00.43.44 | #4 | |
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24-03-2004, 00.46.27 | #5 |
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LOL!!! a certo!! e poi prima di poter frugare nel tuo pc ci vorrà pure un mandato del giudice? o no? o siamo così messi male..?
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24-03-2004, 01.07.31 | #6 |
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Temo che la cosa sia più complessa.
Secondo me puntano a dividere in due la categoria dei downloader. Per quelli che ne fanno uno sfruttamento commerciale, la prassi resterà la stessa: sequestro "preventivo" del PC e di tutto il materiale informatico dell'indagato, e processo penale per diffusione e smercio illegale di materiale protetto da copyright. Per tutti gi altri invece, secondo me, faranno partire multe a raffica. Semplici procedure amministrative, che quindi non necessitano di un lavoro di indagine su chi commette il reato, ma solo l'accertamente dell'infrazione con i dovuti mezzi. Basterà all'autorità loggare tutti quelli che riescono a tracciare sulle reti p2p, richiedere l'identificazione dell'utente ai provider, e quindi inoltrare la notifica dell'infrazione con relativo verbale e sanzione amministrativa al malcapitato. Poi ovviamente a quel punto ciascuno potrà fare ricorso, e dire "io non c'ero", "io non ho mai scaricato nulla", "come fate a sapere cosa faccio col mio PC", ma tutto questo non farà nessuna differenza. Le sole cose che faranno fede saranno i log degli ISP e l'intestatario della linea, senza bisogno di nessun sequestro, senza bisogno nemmeno di mandare nessuno a casa dell'interessato. Basta una notifica, oltrettutto socialmente accettabile: se mandassero i Carabinieri a sequestrare i PC di ragazzini di 16 anni che verrebbero poi trascinati in caserma per essere interrogati, succederebbe un putiferio; se invce mandano solo la multa, è il ragazzino che si prende le botte dai genitori... Se ci pensate bene, è più o meno quel che succede col codice della strada: quando si viene "flashati" mentre si corre a 200Km/h su una strada urbana o mentre si brucia un semaforo, non viene mica nessuno a casa a sequestrare la macchina, ma in compenso di sicuro arriva la multa (anche se a guidare la macchina era un altro) Poi voglio vedere quanti alla fin fine opteranno per un lungo, costoso e snervante processo (parlo di anni, non di mesi), oppure si rassegneranno a pagare i fatidici 1500€ e a disinstallare qualsiasi software p2p. Io spero davvero di sbagliarmi, però tutto lascia pensare che il decreto Urbani sia stato pensato in questa ottica, e non nel senso irrealizzabile e incostituzionale di perseguire in sede penale tutti i cittadini caduti nel "vizio" del p2p |
24-03-2004, 01.19.15 | #7 |
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beh...hai ragione exion...sarà, credo, più o meno come dici tu! ma io personalmente non mi preoccupo più di tanto (non sto a spiegare i motivi...ché valgono solo per me..)
cmq mi confermi che lo fanno per educarei sedicenni... io cmq opto per un lungo processo....non sarebbe la prima volta |
24-03-2004, 01.23.52 | #8 |
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L'ho già detto su un altro 3d ma lo ribadisco qui: occhi aperti, tra poco parte la grande lotteria
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24-03-2004, 01.55.27 | #9 | |
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Come al solito la nostra maggioranza parlamentare, non solo ha il vizio di bypassare il Parlamento, legiferando troppo spesso tramite decreto, ma anche l'infelice abitudine di non coinvolgere gli operatori di settore nelle leggi e nei regolameni di riforma. Di conseguenza anche in questo caso ci troveremo davanti ad una legge incostituzionale e che non piace a nessuno! Basta leggere la lettera che lunedì l'AIIP ha inviato a Berlusconi e Urbani per evidenziare le proprie preoccupazioni: Illustrissimo Signor Presidente / Signor Ministro, Gli aderenti alla Associazione Italiana Internet Providers condividono le finalità di tutela della proprietà intellettuale che hanno ispirato l’art. 1 del “Decreto Legge recante interventi urgenti in materia di beni ed attività culturali” approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 marzo u.s., ma esprimono la forte preoccupazione che l’articolato del provvedimento ne travalichi le finalità fino a costituire un serio impedimento alla prosecuzione dell’attività dei fornitori di accesso e di servizi Internet. L’articolato sembra infatti attribuire ai “soggetti di internet” (cliente, fornitore di accesso, fornitore di trasporto, fornitore di servizi, fornitore di contenuti; vedi allegato) responsabilità diverse da quelle direttamente imputabili a ciascuno di essi. Ai commi 1. e 2. dell’articolo 1, che introducono nuovi commi nella legge sul diritto di autore, si stabilisce infatti una responsabilità per "chiunque, in violazione dell'articolo 16 DIFFONDE al pubblico per via telematica….” con una formulazione, peraltro, affatto diversa da quella impiegata in altre fattispecie dalla medesima legge (ove si parla di diffusione “IN pubblico”, anziché “AL pubblico”. E' urgente a nostro avviso che la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per i Beni e le attività culturali chiariscano al più presto che, il verbo “diffondere” si riferisce esclusivamente a quanti operano come fornitori di contenuti di cui non hanno la titolarità e non ricomprende i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi. In mancanza di tale chiarimento, i fornitori di accesso e/o trasporto e/o servizi sarebbero chiamati a scegliere tra il cessare la propria attività imprenditoriale e l’accollarsi il rischio che in sede di giudizio venga riconosciuta una loro responsabilità penale (oltre che civile) oggettiva per attività svolte da terzi, contro il chiaro disposto costituzionale che prevede la responsabilità personale. Una seconda, forte, criticità è rappresentata dal comma 5. “Su richiesta del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno .... i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati”. Il riferimento, in questo comma, ai fornitori di connettività, è improprio e può generare ingenti danni. Per una equilibrata ed efficace azione di tutela della proprietà intellettuale, occorre infatti che il fornitore di accesso collabori, cosi come già disposto dal comma 4, con le autorità giudiziarie inquirenti al fine di individuare il fornitore di servizi utilizzato dagli autori delle condotte sanzionate e che l’autorità giudiziaria indirizzi i provvedimenti di cui al comma 5. al fornitore di servizi. Infatti, mentre i fornitori di servizi possono, su disposizione del magistrato, interrompere selettivamente l’accesso al servizio utilizzato per la diffusione abusiva di contenuti da parte di loro clienti, i fornitori di accesso possono esclusivamente “tagliare i fili” al cliente che opera come fornitore di servizi, coinvolgendo nel “black.out” anche altri incolpevoli clienti del fornitore di servizi. Ne conseguirebbe una “fuga all’estero” dei fornitori di servizi e dei loro clienti. Con un danno certamente ingente al “sistema paese” non solo in termini di occupazione, ma anche di sviluppo. Qualora poi, il 5 comma fosse letto come una obbligazione generalizzata a “filtrare” l’accesso ad Internet di tutti i “navigatori” a determinati servizi o indirizzi di rete, l’Italia si troverebbe equiparata un numero fortunatamente molto ristretto di paesi illiberali. Di conseguenza AIIP auspica che in sede di conversione il legislatore espunga dal comma 5. dell’articolo 1, il riferimento ai fornitori di connettività Si evidenzia poi che sia fornitori di connettività che quelli di servizi possono avere "effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui ….” (vedi comma 6. dell’articolo 1) solo nel caso in cui tali contenuti siano pubblici, ovvero qualora effettuassero, in violazione dell’articolo 15 della Costituzione, una intercettazione non disposta dal magistrato. Anche limitandosi al primo caso, i fornitori dovrebbero comunque svolgere una "istruttoria sommaria" sostituendosi con ciò all'attività del giudice istruttore senza averne né titolo né capacità, e svolgere una attività di sorveglianza espressamente esclusa dal primo comma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70. In definitiva, la conoscenza non può mai essere effettiva ed i fornitori di accesso e di servizi non possono che inoltrare diligentemente alle autorità ogni segnalazione ricevuta. AIIP auspica quindi che in sede di conversione, il legislatore espunga dal sesto comma l’aggettivo “effettiva”, ma segnala che la possibilità di inviare ai fornitori di connettività e di servizi quelle segnalazioni che sino ad oggi dovevano essere dirette esclusivamente al magistrato o alle forze dell’ordine, rischia di incrementare il numero di segnalazioni pretestuose. Da ultimo, AIIP desidera evidenziare che le sanzioni previste dal comma 3. aggiunto sub comma 2. dell’articolo 1 a carico di chi a titolo personale e non commerciale “fruisce” di un’opera protetta dal diritto di autore appaiono sproporzionate in relazione al testo della direttiva comunitaria sulla protezione della proprietà intellettuale in corso di approvazione. Certi che Ella si farà interprete di questa nostra richiesta, nel restare a disposizione per ogni chiarimento ed ogni collaborazione sulla materia, mi è gradita l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti. www.Portel.it Come vedi Exion, questa legge non è stata pensata nè con un fine educativo, nè con uno punitivo! Semplicemente il solito conflitto d'interessi ha portato qualcuno a prendere la palla al balzo (la direttiva della Comunità Europea) per applicarla in maniera più restrittiva possibile, al solo fine di ridurre i danni economici che il Grande Capo subisce e mettersi in luce ai suoi occhi!! Niente di nuovo e poco di cui preoccuparsi! |
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24-03-2004, 02.10.08 | #10 | |
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Cerco solo di immaginarne gli effetti (voluti, non voluti e collaterali), e credo che il testo del decreto permetta proprio tutto quanto ho scritto in precedenza. Tenete conto anche di una cosa importante: durante tutta l'ultima settimana sono cominciate ad arrivare le prime segnalazioni di utenti italiani "denunciati" agli ISP dalle majors. E non so voi, ma a me negli ultimi 5 giorni PeerGuardian è letteralmente "impazzito", sta bloccando una sfilza di IP impressionanti. Approvazione del decreto + vivacità delle majors + scanning frequenti della rete italiana = guai in vista. |
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24-03-2004, 11.02.01 | #11 | |
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24-03-2004, 11.53.16 | #12 |
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I Providers, per non perdere per ora clienti e "legalità" giuridica, hanno attuato da qualche mese la "registrazione" delle navigazioni quotidiane all'interno dei loro rispettivi network (un pò come per le registrazioni telefoniche aggiornate ogni 5 anni della telefonia mobile).
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24-03-2004, 12.57.47 | #13 |
Made in Japan
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Qualche settimana fa ho sentito dire che è stata approvata una legge europea che prevede sanzioni per chi trae profitto dal materiale coperto da copyright scaricato, mentre sollevava da ogni responsabilità chi lo faceva solo per uso personale?
In tal caso quale legge prevarrebbe sull'altra? Quella italiana o quella europea? |
24-03-2004, 13.00.35 | #14 |
WT Odate Buta
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Giorgius mi ha anticipato:
Ragazzi, vi dò il mio personale consiglio: non fate troppo gli "spavaldi", esistono cose come i log e le procedure di autenticazione che servono proprio per impedire la completa anonimità di chi surfa il web. Basta poco per appioppare una "bella" multa a chi usa i p2p e similia, visto che le autorità potranno addurre come prova i log e quant'altro, anche se chi scarica nel frattempo si potrebbe anche essere liberato del materiale illegale. State attenti perchè qui si è voluto dare un giro di vite, che perquanto possa sembrare assurdo, era più che necessario. Personalmente, da amante del cinema e della musica, sono molto propenso a frequenti acquisti di dvd e cd originali, ed il fatto di pagarli così tanto anche perchè la pirateria ammazza le vendite mi fà arrabbiare non poco. Sono coscente che anche riducendo drasticamente la pirateria i prezzi non calerebbero tanto, ma riuscendoci i consumatori avrebbero le motivazioni e gli spunti oggi assenti, per protestare e chiedere un adeguamento dei prezzi! IMHO
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24-03-2004, 13.27.57 | #15 | ||
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Con questo non voglio assolutamente giustificare determinati comportamenti, ma semplicemente credo non sia questa la strada da seguire per non arrivare a pagare un CD 50.000 lire!!!!! |
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