Sanzioni ed interessi
Ripetiamo ancora una volta i termini esatti della questione:
* Se il pagamento “ritardatario” è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza da rispettare, allora la sanzione è pari al 3,75% del dovuto;
* Se il pagamento viene effettuato dopo il 30. giorno, la sanzione è pari al 6% del dovuto (5% per i ritardi maturati fino al 10.05.2000);
* Se il pagamento avviene dopo il 12. mese, la sanzione è pari al 30% del dovuto
Inoltre, dal 1. giorno di ritardo e per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, oltre alla sanzione, si paga un interesse del 2,5% (dal 01.01.2004 )* annuo, sul dovuto.
Per i pagamenti oltre l’anno, oltre alla sanzione del 30%, sono dovuti interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla sca-denza del termine utile per il pagamento.*
* così da sito dell’Agenzia delle entrate del 24.08.05
opuscolo informativo VT13, situazione al: 08-2005
fonte
http://www.centroconsumatori.it/48v831d266.html